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Dalla lettura della sentenza n. 11294 del 28/04/2023 della Corte di cassazione (Sez. II civ.) emerge che non può disporsi l’assegnazione parziale della casa familiare al genitore collocatorio (ossia colui presso il quale la prole va a vivere in modo prevalente a seguito della separazione o divorzio), a meno che l’unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, oppure questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza Corte d’Appello che ha respinto il reclamo del genitore non collocatorio – libero professionista – in punto di assegnazione della casa coniugale, per difetto di prova del fatto che, durante la convivenza e prima della rottura del legame sentimentale, soltanto una parte della villa di proprietà fosse destinata ad abitazione della coppia e della figlia minore, nonché, quindi, dell’autonomia della mansarda rispetto all’appartamento al piano terra).