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La Sezione Tributaria della Corte di cassazione (ordinanza interlocutoria n. 9956 del 13/04/2023) ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3, comma 1, all’art. 42, comma 2, e all’art. 53, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 23 del 2011 (nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis), nella parte in cui non prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile, che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti.