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La Corte di cassazione (Sez. V civ., Sent. n. 9236/2023) ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione, gli amministratori di società di capitali, estinte per cancellazione dal Registro delle imprese, sono responsabili, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, per le obbligazioni tributarie della società, ove abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o di occultamento di attività sociali, non solo mediante omissioni nella contabilità, ma anche presentando dichiarazioni fiscali infedeli ovvero omettendo di presentarle».