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La Corte di cassazione (Sez. V civ., Ord. n. 9518 del 6/04/2023) ha affermato che, in tema di redditi provenienti da attività illecite, la definizione della pretesa tributaria mediante conciliazione giudiziale, non comportando la definitività dell'atto impositivo, non preclude al contribuente il diritto al rimborso della maggiore imposta versata, qualora un successivo giudicato penale escluda la sussistenza del reato, dal quale sia derivata la non deducibilità dei costi utilizzati per la sua commissione, anche in relazione a fatti precedenti all'entrata in vigore dell'art. 14, comma 4 bis, della L. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, conv. dalla L. n. 44 del 2012.