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La Corte di cassazione (Sez. V civ., Sent. n. 16173 dell’8/06/2023) ha affermato il seguente principio di diritto: in tema di dividendi madre-figlia, in ragione del disposto di cui all’art. 27-bis, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – sia nella versione precedente alle modifiche di cui all’art. 26, comma 2, lett. b) legge 7 luglio 2016, n. 122 sia nella versione successiva – la circostanza che il soggetto che reclama i benefici ivi previsti non ne sia «beneficiario effettivo» è elemento da valutarsi per la ricostruzione della fattispecie in termini di pratica elusiva, quale segnale di una struttura posta in essere in maniera formale e artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società con sede nell’Unione.