20 dicembre 2022
20 dicembre 2022

Ore 18:20 - Bancarotta documentale. Prova del dolo

La Corte di cassazione (Sez. V pen. Sent. n. 47762/2022) ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale del tipo “specifico”, prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, L. fall., la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recare pregiudizio ai creditori e dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altri ingiusto profitto, deve inferirsi dal reale atteggiamento psichico dell'agente, che deve trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza, cosicché il sottrarsi a ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, come anche la condotta tesa a sottrarre alla massa fallimentare un immobile, integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

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