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La Sezione Tributaria della Corte di cassazione (ord. n. 9266/2023) ha affermato che, in tema di tariffe professionali, i compensi dei dottori commercialisti, abilitati a esercitare il patrocinio legale innanzi alle corti di giustizia tributaria, anche in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati, per l'attività concretamente svolta nel processo, applicando le tariffe relative agli avvocati, e non quelle previste per i dottori commercialisti.
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