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La Corte di cassazione (Sez. V civ.), con la sentenza n. 11631/2023 depositata il 4 maggio, ha affermato che, in tema di redditi di impresa, l’allocazione in bilancio degli immobili-merce, ossia di quelli destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l’attività di impresa, dipende dalla destinazione economica a essi concretamente impressa, sicché detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce «rimanenze di magazzino» e non a quella «ricavi», senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell’imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione.