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La Quinta Sezione civile della Corte di cassazione (ordinanza interlocutoria n. 3784 dell’8/02/2023), in tema di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate utilizzati in compensazione dal contribuente, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., al fine di ottenere un intervento nomofilattico sulla nozione di credito “inesistente” e sulla sua differenziazione rispetto al credito “non spettante”, con riferimento alle conseguenze in ordine alle sanzioni applicabili.