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La Corte di cassazione (Sez. V civ., ord. n. 31560/2022) ha affermato che, in tema di concordato preventivo, esclusa l'incompatibilità di tale procedura con la notifica della cartella esattoriale, che in quanto assimilabile al precetto non ricade nel divieto di cui all'art. 168 L. fall, è ammissibile l'impugnazione della cartella notificata al Curatore e al debitore quale primo atto impositivo, specie alla luce della non impugnabilità del ruolo e dell'estratto ruolo che menzioni tale atto, introdotta dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021.