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In tema di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, l'art. 40 del D.lgs. n. 198/2006 stabilisce un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, che è tenuta solo a dimostrare un'ingiustificata differenza di trattamento o una posizione di particolare svantaggio, dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge, competendo poi al Datore la prova dell'assenza di discriminazione. (Così Cass. Sez. L ord. n. 3361/2023, che si riferisce a una lavoratrice che ha condotto a termine due gravidanze durante l'apprendistato e che, a differenza di tutti gli altri apprendisti, non è stata assunta, bensì licenziata. In questo caso la S.C. ha ritenuto il Datore di lavoro onerato della prova circa l'assenza di discriminazione).