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È possibile la revoca dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne di una coppia divorziata in mancanza di fatti concreti che denotino un comportamento responsabile e idoneo a rendersi indipendente, eventualmente anche facendo ricorso agli strumenti di sostegno sociale. È quanto emerge dalla lettura di una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. I civ. n. 29264/2022), in cui, tra l’altro, si afferma che il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre. Egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito. Resta ferma solo l’obbligazione alimentare, da azionarsi nell’ambito familiare per supplire a ogni esigenza di vita dell’individuo bisognoso.