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La Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (Sent. n. 10578 del 13/03/2023) ha affermato che, in tema di controllo giudiziario su richiesta dell’azienda ex art. 34-bis, comma 6, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le relazioni parentali tra soci o gestori della società raggiunta da informazione interdittiva e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono comportare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell’impresa.
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