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La Corte di cassazione (Sez. V civ., Sent. n. 29342/2022) ha affermato che, in materia di costi deducibili dal reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 e 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, non è inerente all'attività d'impresa il maggior compenso che il contribuente si sia spontaneamente offerto di pagare alla controparte per remunerare prestazioni di consulenza già ricevute ed effettuate in esecuzione di un titolo contrattuale che prevedeva in anticipo, per i medesimi servizi, la predisposizione di un corrispettivo minore.