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Dalla lettura dell’ordinanza 10/05/2023, n. 12244, della Corte di cassazione, emerge che, affinché il rifiuto di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time possa costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, a fronte del divieto posto dall’art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 81 del 2015, occorre che sussistano e che siano dimostrate dal Datore di lavoro effettive esigenze economiche e organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto; l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto dei medesimi; l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell’orario e il licenziamento.