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Per le liquidazioni avviate dal 2025 cambiano le regole fiscali sulla determinazione dei redditi e sull’utilizzo delle perdite. L’art. 182 TUIR, come riformato dal D.Lgs. 192/2024, prevede che i risultati dei singoli esercizi di liquidazione siano definitivi, salvo la possibilità di applicare il carry back delle perdite se la procedura dura meno di tre esercizi per imprese individuali e società di persone, o meno di cinque per società di capitali. Le perdite maturate durante la liquidazione restano nella società e possono essere scomputate integralmente dai redditi successivi o, a fine procedura, utilizzate a ritroso mediante dichiarazioni integrative a favore.