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La Corte di cassazione (Sez. V civ., sent. 19/05/2023, n. 13863) ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’accertamento definito con adesione non è suscettibile d’impugnazione, né risulta integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, in considerazione della "ratio legis" sottesa all'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 218 del 1997, volta a pervenire alla intangibilità dell'accordo, conformemente alla finalità dell'istituto, connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente, dall'interesse pubblico all’immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo. Ne deriva che, una volta che dette somme siano state versate, esse non possono più essere messe in discussione, con l'ulteriore effetto della deflazione del contenzioso.