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La Corte di Cassazione (Sez. L, Sent. n. 30977/2022) ha affermato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a una malattia causata al dipendente, nell'espletamento del lavoro, dal comportamento colposo del Datore di lavoro decorre dal momento in cui il danno si è manifestato e l'origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile dal danneggiato a meno che, però, non si tratti di ipotesi in cui la condotta si protragga nel tempo: in tal caso si verte in ipotesi di illecito permanente e il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente.