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La Sezione Tributaria della Corte di cassazione (Sent. n. 9337 del 5/4/2023) ha affermato che, in tema di IVA, l'operazione avente a oggetto la vendita di immobili da destinare a poliambulatorio e servizi sanitari, nonché a consultorio familiare, è soggetta all'aliquota ridotta del 10 %, ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, in ragione del richiamo da essa operato all'allegata Tabella A, parte III, che contempla all'art. 127-quinquies, gli edifici di cui all'art. 1, L. n. 659 del 1961, ossia quelli di cui all'elenco contenuto nell'art. 2, comma 2, R.D.L. n. 1094 del 1939, conv. dalla L. n. 35 del 1939, rispetto ai quali non rileva la destinazione abitativa, siccome non richiamata dall'art. 1 della predetta L. n. 659, ma la finalità di interesse collettivo a carattere sostanzialmente assistenziale sottesa alla loro destinazione secondo le loro caratteristiche intrinseche al momento dell'operazione, indipendentemente dal loro accatastamento.