La Corte di cassazione (Sez. I civ., ord. n. 18310 del 27/06/2023) ha affermato che l'ex liquidatore di una società cancellata dal Registro delle Imprese dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2014 – il cui art. 28 stabilisce il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 cod. civ., comma 2, a favore dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, con riguardo a tributi o contributi - è legittimato, entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, a presentare domanda per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente per la riscossione. (Tale principio è stato enunciato dalla S.C. nell’ambito di un procedimento per la dichiarazione di fallimento).
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