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La Corte di cassazione (Sez. V civ., ord. n. 21077 del 18/7/2023) ha affermato che, in tema di IVA, l’esecuzione, da parte del titolare del diritto di proprietà “pro indiviso”, di opere di ristrutturazione e manutenzione su un bene destinato all’esercizio dell’attività di impresa al medesimo riferibile, dà diritto al rimborso per l’intero (a prescindere cioè dall’entità della quota), dell’eccedenza detraibile d’imposta di cui all’articolo 30, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 (“ratione temporis vigente”), a condizione che sussista un nesso di strumentalità del bene con l’attività di impresa.