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La Corte di cassazione (sent. n. 33810/2023) ha affermato che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, L. fall., che rinvia agli artt. 2214 e ss. c.c. e non anche alla disciplina del bilancio prevista nella sezione IX del libro V del codice civile, agli artt. 2423 e ss. Al bilancio fa capo una propria disciplina in sede penale, quale quella integrante il diverso reato di bancarotta impropria da reato societario.