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La Corte di cassazione (Sez. I, ord. n. 35976/2022) ha affermato che alle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 pendenti alla data del 15 luglio 2022 si applica la sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742, non venendo in rilievo per esse l’art. 92 del R.D. n. 12 del 1941 richiamato dall’art. 3, l. n. 742 del 1969 cit. con riguardo al procedimento di fallimento, e non essendo a esse applicabile, nemmeno in via interpretativa, l’art. 9, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui del d.lgs. n. 14 del 2019 e successive modifiche e integrazioni, che esclude di regola, salvo diverse disposizioni, la sospensione feriale dei termini per tutti i procedimenti da esso regolati, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ora disciplinate nel Capo II del titolo IV del Codice medesimo.