Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La Sezione tributaria della Corte di cassazione (ord. n. 6266/2023) ha affermato che, in tema di IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell'aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono e in assenza di una esplicita esclusione di cumulabilità da parte del legislatore.