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La corte di cassazione (Sez. V, Sent. 1358 del 17/1/2023) ha ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’IVA, nei confronti del soggetto che abbia gestito “uti dominus” una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore “uti dominus” e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, spettando quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto.