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La Sezione Tributaria della Corte di cassazione (Ord. n. 561 dell’11/1/2023) ha ribadito l’orientamento interpretativo secondo cui, in tema di imposte dirette, i costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti (siano o meno inseriti in una c.d. frode carosello), sono deducibili, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del 1993, come modif. dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, conv., con modif., in L. n. 44 del 2012, con efficacia retroattiva "in bonam partem", per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle relative operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.