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La Corte di cassazione (Sez. V civ., Ord. n. 10648/2022) ha affermato che, in tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda, l'iscrizione a ruolo del debito tributario della Società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche se cancellata dal Registro delle imprese e conseguentemente estinta, non trovando applicazione la disciplina della successione dei soci alla Società estinta con riferimento alla formazione del ruolo, che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente indipendentemente dalla sua esistenza al momento dell'iscrizione.