29 novembre 2022
29 novembre 2022

Ore 18:50 - Esportatore abituale. Conseguenze dello “splafonamento postumo”

La Corte di cassazione (Sez. V civ. Sent. n. 30800/2022) ha affermato che, in tema di IVA, il meccanismo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, L. n. 28/1997, costituisce una modalità di assolvimento dell'IVA per le operazioni imponibili poste in essere dall'esportatore abituale (cessioni e prestazioni di servizi a esso rese), in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all'esportazione o operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente, per un ammontare superiore al 10% del complessivo volume d'affari, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell'esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria. Ne consegue che, discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale direttamente dalle cessioni all'esportazione e dalle operazioni a esse assimilate dal medesimo compiute, che ne costituiscono al contempo presupposto e limite quantitativo monetario utilizzabile nell'anno successivo, il mutamento della natura di queste ultime, quand'anche sopravvenuto negli anni successivi (c.d. splafonamento postumo), incide sull'entità del plafond, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta.
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