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La Corte di cassazione (Sez. II civ, ord. n. 24842/2022) ha affermato che, in tema di violazioni del Codice della strada, a seguito dell'iscrizione al PRA del provvedimento di fermo del veicolo, e finché tale provvedimento non sia cancellato in seguito all'estinzione del debito tributario, l'acquirente del mezzo con atto trascritto al PRA in data successiva all'iscrizione del fermo ha una conoscenza legale del vincolo ostativo alla circolazione del veicolo, con la conseguenza che, qualora sia sorpreso alla guida di esso, incorre nella violazione dell'art. 214 C.d.S., che sanziona la circolazione abusiva del mezzo.