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La Corte di cassazione (Sez. V civ., Sent. n. 24880/2022) ha affermato che, in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi e oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea a essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale e indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'Amministrazione Finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'indeducibilità dei costi legati al leasing di un’imbarcazione da diporto, stante l'uso strettamente personale della imbarcazione da parte dell'amministratore e l'entità sproporzionata del costo rispetto ai ricavi o all'oggetto prevalentemente immobiliare dell'impresa).