Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La Corte di cassazione (Sez. V civ., Ord. n. 24720/2022) ha affermato che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, la distinzione fra immobili "merce", ossia destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, immobili "patrimonio", destinati al mercato locativo, e immobili "strumentali", destinati alla produzione, implica che l'allocazione in bilancio dei beni societari debba avvenire sulla base della destinazione economica a essi concretamente impressa, non avendo rilievo lo stato di ultimazione dei lavori edificatori, che assume, da un punto di vista fiscale, valenza neutrale. (Nel caso di specie, la S.C. ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, che, al fine di escludere la natura di immobile "merce" di un edificio, di cui l'imprenditore aveva deciso la vendita al termine delle operazioni di ristrutturazione, voleva dare rilievo al blocco dei lavori per alcuni anni, per la necessità di risolvere pratiche amministrative).