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La Corte di cassazione (Sez. II pen., Sent. n. 4822 del 3/02/2023), in tema di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis cod. pen., ha affermato che, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l’acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.
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