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L’interpello n. 2/2026 chiarisce l’applicazione del nuovo regime “impatriati” (art. 5 d.lgs. 209/2023) in un caso di rientro dall’estero e lavoro per datore non residente. La contribuente, iscritta AIRE e residente nel Regno Unito dal 2020, rientra in Italia a fine 2025 e avvia un contratto a tempo indeterminato con CCNL Commercio, con sede di lavoro in Italia e possibilità di smart working, presso una società con sede legale a Berlino. L’Agenzia ricorda che il beneficio spetta se il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, si impegna a mantenerla per il periodo previsto, non è stato residente in Italia nei periodi precedenti richiesti e svolge l’attività prevalentemente nel territorio dello Stato, anche se il datore è estero. La decorrenza, nel caso, è dal 2026 e per i quattro anni successivi. Se il sostituto non applica lo sconto, il contribuente può recuperarlo in dichiarazione restando soggetto ai controlli dell’Amministrazione finanziaria.