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L'INPS ha emanato istruzioni per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP sulle modalita' da seguire per pagare le rate dei riscatti e delle ricongiunzioni nei casi di sospensione dal servizio, insufficienza delle retribuzioni, mobilita' tra amministrazioni pubbliche; tutti casi in cui l'ente datore di lavoro si trova nella impossibilita' di effettuare le trattenute sulla retribuzione dell'interessato.
Per quanto riguarda i riscatti a fini pensionistici, il lavoratore cessato o sospeso dal servizio o assunto da un ente non iscritto alle gestioni ex INPDAP puo' estinguere il residuo debito con un unico pagamento oppure puo' proseguire autonomamente il versamento rateale entro il 16 di ciascun mese utilizzando il mod. F.24. Nel caso in cui vi sia stato un mancato versamento di rate, fino ad un massimo di tre, le rate scadute vanno pagate con singoli mod.F.24 entro il termine di versamento della quarta rata; poi si dovra' proseguire con i regolari versamenti. L'INPS comunichera' successivamente all'iscritto l'importo degli interessi legali maturati, da versare pena la riduzione del periodo di riscatto riconosciuto.
Se il mancato versamento riguarda piu' di tre rate, verra' dichiarata la decadenza del provvedimento di riscatto e verra' accreditato solo il periodo per il quale sono stati effettuati i versamenti. Lo stesso accade in caso di formale dichiarazione dell'interessato di voler interrompere il pagamento. Riscatti ai fini previdenziali (TFR/TFS): il debito residuo degli iscritti all'ex INADEL e all'ex ENPAS cessati dal servizio viene trattenuto dal TFR o dal TFS; per gli altri casi valgono le stesse regole prima descritte, con l'eccezione che, nel caso di mancato versamento di alcune o di tutte le rate, gli iscritti all'ex ENPAS che riprendano i versamenti dovranno pagare l'interesse del 4,5% composto.