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Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 11147/11, il soggetto che svolge attività di lavoro subordinato e autonomo non sfugge ai parametri.
La vicenda. Un contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento Iva, Irpef e Irap con riferimento all’anno di imposta 2000. In secondo grado il contribuente aveva perso e aveva perciò presentato ricorso in Cassazione sostenendo che a suo avviso la Ctr aveva ritenuto applicabili i parametri in una situazione lavorativa di duplice natura.
Per la Cassazione, l’uso dei parametri è legittimo e non sussiste alcuna norma che prevede un espresso divieto in tal senso. Non si poteva applicare, al caso in questione, neppure il criterio della prevalenza dal momento che il lavoratore non aveva fornito le dovute spiegazioni per definire meglio la sua situazione.