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La Ctp di Torino, con la sentenza n. 37/16/11 depositata il 10 marzo 2011, ha stabilito che ai fini della deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori, la società non deve approvare, per ogni anno, una delibera che ne determini l’importo, essendo sufficiente l’esistenza di una delibera di anni precedenti che ne stabilisca l’importo anche per gli anni successivi. Con tali motivazioni, la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso presentato da una società cui l’Ufficio aveva contestato tale deducibilità, lamentando - per il periodo d’imposta interessato - la mancanza di una delibera in tal senso. Secondo i giudici del merito, infatti, la normativa codicistica e quella fiscale non obbligano ad una delibera per ogni anno, ben potendo l’assemblea, nella sua autonomia, decidere il compenso non solo per l’anno con riflessi su un unico bilancio annuale, ma anche stabilirlo per gli anni successivi, fatta salva la possibilità di revocare e/o modificare la decisione in ogni momento.