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I giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che la maggiorazione del turno spetta al personale turnista a ciclo continuo anche per le giornate di assenza retribuita. Per la Corte di Cassazione, la maggiorazione del turno prevista da un “Accordo” variamente articolata (50% per le assenze domenicali, 60% per quelle festive, 15% per malattia, infortuni e ferie), comporta che dette indennità “vanno computate come sarebbero state percepite in ipotesi di effettiva erogazione della prestazione”. La Corte nel caso di specie si è rifatta ad un orientamento della giurisprudenza in tema di modalità di determinazione degli istituti retributivi indiretti, in base al quale le maggiorazioni (variamente calcolate) costituiscono una componente non accidentale della retribuzione, su cui calcolare l’indennità spettante in caso di assenza per malattia, infortunio o ferie.