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La Nota n.9044 del 3 giugno scorso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interviene in materia di termine di godimento/pagamento dei permessi per R.O.L. (Riduzione Orario di Lavoro) ed ex festività. Il testo specifica che l’obbligazione contributiva per la mancata fruizione/pagamento dei permessi è connessa al termine di godimento o pagamento dei permessi, che rappresenta la scadenza temporale di fruizione dei permessi maturati da contrattazione collettiva. Scaduto tale termine, il valore monetario dei permessi non fruiti fa scattare l’obbligo di versamento dei contributi e di pagamento del lavoratore. Il Ministero precisa infatti che tali permessi sono istituti di natura contrattuale, per cui la loro regolamentazione va regolata secondo la disponibilità delle parti nella propria autonomia negoziale; quindi, non vale più il concetto di preminenza del contratto collettivo nazionale rispetto, ad esempio, alla contrattazione collettiva aziendale e individuale. Andrebbe quindi previsto un termine di fruizione più ampio rispetto a quello del contratto collettivo nazionale, in modo rispondere più adeguatamente alle esigenze delle imprese senza tuttavia ledere i diritti dei lavoratori.