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La circolare 3645 del 3 novembre 2011 chiariva che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 avrebbe generato la successiva attuazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 2630 del c.c. in capo al legale rappresentante dell'impresa.
Ciò detto, alla luce delle segnalazioni da parte dei gestori del sistema di PEC circa l'impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi certificati che si sono concentrati all'insegna del termine ultimo, il MISE, consultata in maniera informale Unioncamere, ha publicato la circolare n. 224402, tramite la quale concede alle Camere di commercio di non applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo PEC entro il 29 novembre ritenendo corretto anche l'adempimento tardivo. Quanto deciso sarà valido sia per l'adeguamento entro la fine del 2011, sia per quello ento la fine del 2012, a patto che non vi siano ulteriori delibere da parte del Ministero.