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La stabile organizzazione italiana di una società non residente può recuperare, tramite la detrazione, il credito Iva relativo alle operazioni in precedenza effettuate con la partita Iva di identificazione diretta, senza ricorrere, quindi, alla procedura di rimborso. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.108 del 24 novembre riguardo al caso di un soggetto non residente che nel corso dell’anno ha, prima, operato in Italia mediante identificazione diretta (o tramite rappresentante fiscale) e, poi, chiusa la relativa partita Iva, ha costituito una stabile organizzazione italiana.
Il documento di prassi supera la risoluzione 327/2008, la quale aveva stabilito che la società comunitaria non poteva utilizzare la posizione fiscale per cui aveva richiesto partita Iva mediante l’identificazione diretta per assolvere obblighi ed esercitare diritti relativi alla stabile organizzazione e non poteva procedere alla compensazione di posizioni debitorie e creditorie riferibili a posizioni fiscali diverse.
La risoluzione chiarisce che, qualora la trasformazione sia avvenuta prima della data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno solare precedente alla trasformazione stessa, la stabile organizzazione (soggetto avente causa) è tenuta a presentare: la dichiarazione Iva relativa all’anno della trasformazione per conto della posizione da identificazione diretta (soggetto dante causa), indicando nel riquadro “contribuente” i dati del soggetto non residente e nel riquadro “dichiarante” i dati della stabile organizzazione riportando il codice carica “9”; la dichiarazione Iva relativa all’anno solare nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, con l’indicazione di tutte le operazioni riferibili, per quell’anno, all’attività svolta dalla stessa, nonché di quelle poste in essere dalla posizione da identificazione diretta nella frazione d’anno anteriore al momento di efficacia della trasformazione. In tale ipotesi, la stabile organizzazione deve presentare il modello composto: da un unico frontespizio nel quale devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita Iva della stabile organizzazione; da un modulo nel quale devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività; da un modulo nel quale devono essere compilati tutti i quadri inerenti l’attività svolta dalla posizione da identificazione diretta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data della trasformazione. Inoltre nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce.