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In base a quanto disposto dall’articolo 54 del Tuir, la determinazione del reddito di lavoro autonomo deve avvenire esclusivamente sulla base del cosiddetto principio di cassa (diversamente dalle imprese che sottostanno, invece, al principio di competenza), con la conseguenza che, salvo deroghe specifiche, lo stesso è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. Questo è il principio fissato dalla Cassazione nella pronuncia 8626 del 15 aprile, a dir poco curiosa in quanto, se per un verso ribadisce un principio abbastanza chiaro e ampiamente noto a chi è si occupa di questioni fiscali, dall’altro si segnala per una interessante precisazione in merito al dovere di correttezza e buona fede che deve ispirare l’attività dell’Amministrazione finanziaria.