4 ottobre 2012
4 ottobre 2012

Regioni: bozza decreto

18:10 - Controlli trimestrali da Corte Conti e Gdf

Gli amministratori ''che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati''. Lo prevede la bozza del decreto, di dieci articoli, che punta a tagliare i costi della politica degli enti locali, all'esame del Consiglio dei Ministri.
I sindaci e i presidenti di provincia ''ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione''.
Inoltre, la bozza di decreto prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti, con la collaborazione della Guardia di Finanza e della Ragioneria generale dello Stato, verificano, con cadenza trimestrale, la legittimita' e la regolarita' delle gestioni nonche' il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione.
A tal fine, ''il presidente della Regione trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto e' altresi' inviato al presidente del consiglio regionale''.
Ogni quattro mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettano ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
Il rafforzamento dei controlli della Corte dei Conti riguardera' anche le regioni a Statuto speciale. ''Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti'' si legge nella bozza.
Sono poi sottoposti al controllo preventivo di legittimita' delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ''il piano di riparto regionale delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa, gli atti normativi a rilevanza esterna emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonche' gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compresi il piano sanitario regionale ed il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale''.
E ancora: l'ente locale definisce ''secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle societa' partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili''. L'amministrazione definisce ''preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa' partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa', la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle societa', i contratti di servizio, la qualita' dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica''.
L'ente locale effettua ''il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa' partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica''.
Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ''ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi''.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy