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A seguito delle Intese sottoscritte con il Ministero del Lavoro, il Consiglio Nazionale CDL ha provveduto alla definizione del nuovo regolamento ad uso delle commissioni di certificazione costituite presso i Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.
L’entrata in vigore del Collegato lavoro e l’estensione delle competenze delle commissioni di certificazione ha, infatti, reso necessaria una riscrittura di tale regolamento.
Tra le altre disposizioni, si è stabilito che il numero minimo dei componenti della Commissione, compreso il Presidente, deve essere di tre membri. Durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio Provinciale che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dal Consiglio Provinciale entro i 60 giorni successivi al suo insediamento.
Le Commissioni di Certificazione possono procedere alla:
- certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell’art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
- certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
- esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l’atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
- soluzione arbitrale delle controversie.