20 ottobre 2011
20 ottobre 2011

Ricovero gratuito senza indennità di accompagnamento

14:55 - INPS: erogazione sospesa per il tempo in cui l'inabile è ricoverato a carico dello Stato e non ha bisogno dell'accompagnamento.

L'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili gravi, non spetta in caso di ricovero gratuito in istituto o di ricovero in lungodegenza o per fini riabilitativi. Lo precisa l'INPS il quale chiarisce che per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere o istituti con retta a totale carico di un ente pubblico o con contribuzione da parte di privati al solo scopo di ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.
Si considera a pagamento il trattamento per il quale l'interessato versa l'intera retta o ne versa una parte mentre l'altra è a carico di un ente pubblico. In quest'ultimo caso l'interessato, per mantenere l'indennità di accompagnamento, deve presentare all'INPS una dichiarazione dell'istituto di ricovero nella quale sia specificata l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici. L'INPS precisa anche che il ricovero gratuito non fa venire meno il diritto all'indennità, la cui erogazione viene soltanto sospesa per il tempo in cui l'inabile è ricoverato a carico dello Stato e non ha bisogno dell'accompagnamento.
Stesso discorso per i ricoveri nelle strutture, come le residenze sanitarie assistenziali, autorizzate dalle regioni con funzioni di assistenza alle persone anziane mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue o al recupero dell'autonomia: non sono considerati gratuiti, e consentono quindi il pagamento dell'indennità, quando vi è compartecipazione alle spese da parte dei ricoverati. E' gratuita, perchè le spese sono a totale carico del SSN, la degenza in Hospice, cioè in quelle strutture che curano le persone che non possono vivere a casa i tempi ultimi della malattia. L'INPS ricorda infine che gli interessati devono comunicare annualmente con apposita dichiarazione i periodi di ricovero gratuito e la loro durata; ai fini della sospensione dell'indennità di accompagnamento l'Istituto terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni. E infine, per quanto riguarda i disabili intellettivi e i minorati psichici, che devono presentare ogni anno entro il 31 marzo, un certificato medico attestante la loro situazione, l'INPS chiarisce che il certificato può validamente essere rilasciato da qualsiasi medico iscritto all'albo professionale.

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