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L'Amministrazione finanziaria con la circolare di oggi 6 maggio n. 17/E, ha affermato che la mancata presentazione della garanzia, prevista in tema di rimborsi Iva dall'articolo 38-bis del Dpr 633/1972, non determina la sospensione dei termini di decadenza dell'accertamento, come invece espressamente previsto dall'articolo 57 dello stesso Dpr nell'ipotesi di mancata trasmissione dei documenti richiesti nella fase istruttoria. Il provvedimento di prassi esamina la problematica separatamente, per le procedure, ordinaria e semplificata, di esecuzione dei rimborsi. Nell'ipotesi di procedura ordinaria, la circolare chiarisce che l'atto di garanzia, pur rappresentando un documento da acquisire durante l'iter di esecuzione del rimborso, non è richiesto al contribuente ai fini del controllo della regolarità formale dell'istanza presentata, ma è propedeutico alla sola fase di liquidazione del rimborso stesso. La garanzia è, infatti, volta a tutelare immediatamente gli interessi dell'Erario qualora sia accertata, in altra sede, la non spettanza della somma originariamente rimborsata; pertanto, è del tutto ininfluente ai fini dell'accertamento e della rettifica della dichiarazione da cui risulta il credito Iva. Inoltre, nel richiamare le considerazioni fatte dalla Corte di cassazione nella sentenza 21515/2010 in tema di compensazione dell'Iva infragruppo, la circolare evidenzia che, non costituendo la garanzia prestazione d'imposta ma solo modalità di riscossione di somme dovute, eventualmente e successivamente, all'Erario, la stessa è, comunque, destinata a cessare ovvero a essere superflua, se ab origine non prestata, qualora il credito chiesto a rimborso sia diventato incontestabile. E ciò perché la garanzia, in tale ipotesi, sarebbe priva di giustificazione giuridica, mancando il rischio di danno per l'Amministrazione finanziaria, in quanto il credito si è definitivamente cristallizzato, nella misura esposta in una dichiarazione non più giuridicamente controllabile per il decorso del termine di decadenza per l'accertamento.