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Può essere soggetto a sanzione il datore che non concede ai propri dipendenti il residuo ferie 2009 entro giugno 2011. Dato il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, esiste l’obbligo di fruizione delle stesse per permettere al lavoratore di recuperare le energie spese nell’attività lavorativa; e non è ammessa indennità sostitutiva per ferie non godute, tranne per cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento. La sanzione amministrativa per i datori che non consentono ai lavoratori di godere le ferie maturate nel 2009, entro il 30 giugno 2011, va da 100 a 600 euro per ogni lavoratore. Al 30 giugno il residuo ferie del 2009 dovrà quindi essere azzerato. Il datore, dovrà anche rispettare un termine per pagare i contributi sulle ferie, anche non godute.