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I corsi di formazione professionale per gli aspiranti mediatori sono esenti da Iva, in quanto tenuti dalle Camere arbitrali e di conciliazione che sono autorizzate dal Ministero della Giustizia. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47/E di oggi 18 aprile 2011, che si sofferma sul corretto trattamento fiscale delle attività formative organizzate nel campo della conciliazione civile. Nel dettaglio, il documento di prassi prende le mosse dall’istanza di interpello presentata dal presidente del Consiglio di un Ordine degli avvocati. Al centro dell’attenzione il regime Iva da riservare ai corsi di formazione offerti dalle Camere arbitrali e di Conciliazione degli ordini forensi per acquisire la qualifica di mediatore professionista. In particolare, le quote di iscrizione a questi seminari sono tassate con l’aliquota Iva ordinaria o sono attività esenti? Per rispondere a questo interrogativo la risoluzione ricorda che non scontano l’imposta sul valore aggiunto le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e, più in generale, tutte le attività didattiche, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus.