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In materia di sicurezza sul lavoro, i sanitari operanti presso le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, possono svolgere le funzioni di medico competente qualora abbiano esercitato l’attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. I chiarimenti in proposito giungono dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con lettera circolare del 19 maggio, n. 11398.
Come noto, il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, recante: “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha modificato l'articolo 38 (Titoli e requisiti dei medici competenti), comma 1 del predetto Decreto n. 81/2008, introducendo la lettera d-bis), la quale dispone che, “con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, per svolgere le funzioni di medico competente è necessario che abbiano svolto attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni”.
In particolare, per esercitare la propria attività il di medico competente deve possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione ad esercitare la funzione di medico competente (art. 55, D.Lgs. n. 277/1991);
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.