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La Ctr puglia nella sentenza n. 60/9/11 ha stabilito che il socio di Snc che sottoscrive un aumento di capitale e, invece di conferire la corrispondente somma di denaro, compensa il costo dell'operazione con un credito vantato nei confronti della società, non realizza un incremento patrimoniale rilevante ai fini dell'accertamento sintetico del reddito. Pertanto è infondata la pretesa di assoggettare a imposizione (in base all'articolo 38, comma 5, del Dpr 600/73) la partecipazione ad un aumento di capitale se l'operazione non rappresenta, in alcun modo, la manifestazione di una maggiore capacità contributiva.
La vicenda ha inizio con la notifica di un avviso di accertamento con cui il fisco accertava sinteticamente il reddito di un contribuente, per l'anno 2004, in relazione alla spesa sostenuta per incrementi patrimoniali. In particolare, il soggetto in quell'anno aveva sottoscritto un aumento di capitale deliberato dalla Snc di cui era socio e aveva acquistato dalla madre quote della stessa società, manifestando così una capacità contributiva superiore al reddito dichiarato. Il contribuente impugnava l'avviso contestando, in merito all'aumento di capitale, che non vi era stato esborso di denaro ma semplice «conversione» del credito maturato, nel corso degli anni precedenti, per prestiti infruttiferi concessi dai soci alla società. Quanto alla spesa per l'acquisto delle quote societarie dalla madre, il ricorrente sosteneva di non averne pagato il prezzo nel 2004, ma di essersi accordato per una dilazione di pagamento saldando il debito negli anni successivi.