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A ragione della particolare struttura delle società personali, il debito contratto dalla società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, anche ciascuno di questi ha l’onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l’eventuale prescrizione maturatasi in precedenza.
Il socio i di società in nome collettivo composta di due soci, che sia stato dichiarato fallito, deve considerarsi non avere mai perduto la qualità di socio per effetto della revoca del fallimento, qualora la sua quota non sia stata liquidata o la società sia rimasta in vita, così rispondendo dei debiti sociali sorti durante il periodo in cui egli è restato soggetto alla dichiarazione di fallimento poi revocata.